Convivere con la diversa mobilità dei monopattini elettrici



Con l’approvazione della legge di conversione del decreto-legge c.d. “mille proroghe”, entrano in vigore le nuove norme in materia di monopattini e dispositivi in materia di micro-mobilità elettrica. che entreranno subito in vigore perciò già dal 1°marzo 2020.

La Sezione di Polizia Stradale di Reggio Emilia comunica che è prevista l’equiparazione ai velocipedi dei monopattini prevalentemente elettrici, con potenza nominale continua massima di 0,50 Kw e rispondenti agli altri requisiti e tecnici indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019.

Si può guidare solo se si sono compiuti 14 anni di età osservando le seguenti prescrizioni:

a)      non si può superare la velocità di 25 km/h sulla carreggiata delle strade e di 6 km/h nelle aree pedonali;

b)       si deve circolare in fila unica se le condizioni lo richiedono e mai affiancati in numero superiore a 2;

c)       non si possono trasportare persone, animali o cose oltre al conducente;

d)       non si possono trainare veicoli e non è possibile essere trainati;

e)       si deve avere libero l’uso di braccia e mani e reggere il manubrio almeno con una mano. È obbligatorio condurre a mano il monopattino quando si può essere di intralcio per i pedoni (come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano). In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono rispettare le regole imposte a essi;

f)        sulla carreggiata è obbligatorio tenersi il più vicino possibile al margine destro in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli. In ambito urbano si devono utilizzare le piste ciclabili se presenti. Se si utilizzano le piste ciclabili, nell’immettersi nelle carreggiate a traffico veloce o nell’attraversarle si devono effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. I conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici solo se hanno iniziato il passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili;

g)       è sempre obbligatorio segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata. Il cellulare o gli altri dispositivi elettronici si possono utilizzare solo attraverso auricolare ed a condizione di mantenere libero l’uso delle mani;

h)       non si può circolare sui marciapiedi, salvo che non siano condotti o trasportati a mano;

i)        è obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti nelle ore di buio o in presenza di condizioni atmosferiche che richiedano illuminazione artificiale. Se mancano i dispositivi di segnalazione visiva, nelle ore di buio o in presenza di condizioni atmosferiche che richiedano illuminazione artificiale, il monopattino deve essere condotto o trasportato a mano;

j)        i conducenti minorenni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo;

k)       Il conducente non può guidare in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le violazioni sono di natura amministrativa e vanno da un minimo di € 35,00 (es. trainare un veicolo, senza avere il libero uso delle mani, ecc.) a € 266 (es. veicolo con caratteristiche atipiche diverse dal Decreto ministeriale), fino al sequestro del veicolo per la confisca (es. motore del monopattino avente potenza nominale superiore a 2 kw).