Ordinanza per la qualità dell’aria a Fiorano Modenese

Dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 in vigore le misure il contenimento dell’inquinamento atmosferico, con limitazioni alla circolazione di alcune categorie di veicoli e altri divieti anche relativi all’uso generatori di calore domestici alimentati a biomasse. Per tutto il periodo sono istituite le domeniche ecologiche



Con ordinanza del Sindaco n. 168 del 29 settembre 2023, entrano in vigore a Fiorano Modenese le misure anti smog rientranti nel PAIR 2020 della Regione Emilia, per la qualità dell’aria ed il progressivo allineamento ai valori fissati dall’Unione europea.

Nelle giornate dal lunedì al venerdì compresi, per il periodo che va dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, nell’area del centro abitato di Fiorano Modenese (come delineata dalla planimetria allegata all’ordinanza) non potranno circolare i veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2; i veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina Euro 0, Euro 1, euro 2 e euro 3; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4; i ciclomotori e motocicli Euro 0 e Euro 1, non conformi alle diverse direttive CE in materia.

Tutte le domeniche dei mesi da ottobre 2023 ad aprile 2024 sono da considerarsi domeniche ecologiche, pertanto si applica il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 ai veicoli sopra elencati.

Il divieto non si attua nelle giornate festive di mercoledì 1° novembre 2023, venerdì 8 dicembre 2023, nel periodo dal 24 al 26 dicembre 2023 compresi, lunedì 1° gennaio 2024, sabato 6 gennaio 2024, domenica 31 marzo 2024, lunedì 1 aprile 2024 e giovedì 25 aprile 2024.

Oltre alle limitazioni per i veicoli, l’ordinanza sindacale prevede nel periodo indicato, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento alternativo, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, aventi prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e divieto anche all’uso di focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Da ottobre 2023 ad aprile 2024, nel caso in cui il bollettino di monitoraggio di Arpae, emesso nei giorni di controllo, indichi, per la concentrazione di PM10 nell’aria, la necessità di adottare le misure emergenziali, a partire dal giorno seguente all’emissione del bollettino fino al giorno del successivo controllo incluso la limitazione della circolazione, oltre ai veicoli sopra citati, riguarderà anche i veicoli diesel Euro 5 abbassamento. E’ poi vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”. Infine in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti riscaldati non deve superare il valore massimo di 19°C (+ 2°C di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, sportive, associative o di culto, nelle attività commerciali, il valore massimo di 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali. Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali, le case di cura, le scuole ed assimilabili. Sarà data comunicazione dell’attivazione delle misure emergenziali.

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione e anche dalle misure emergenziali i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (car pooling), autoveicoli immatricolati per trasporti specifici o per uso speciale, come definiti dal Codice della Strada.

Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione (ma non dalle misure emergenziali) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative previste dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza n.213 del 23/12/2022. Altre categorie di veicoli escluse dalle limitazioni sono elencate nell’ordinanza.

Per tutto l’anno è poi fatto divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” ed è fatto obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori devono conservare la documentazione relativa.

Inoltre è vietato installare e utilizzare impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari, come ad esempio, androni, scale, rampe). Infine negli esercizi commerciali negli edifici con accesso al pubblico è obbligatoria la chiusura delle porte per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dalla sanzione gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

In tutto il territorio comunale sono poi vietate tutte le combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio), è vietato sostare con motore acceso per qualsiasi tipo di veicolo ed è vietato lo spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Sempre fino a fine aprile 2024 su tutto il territorio comunale, è vietato l’abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182 comma 6bis del D.lgs 152/2006, salvo deroghe su disposizione dell’Autorità fitosanitaria e per soli due giorni nei mesi di ottobre 2023, marzo e aprile 2024, in zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

I trasgressori delle disposizioni dell’ordinanza rischiano sanzioni fino a 679 euro.