Misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da zanzara comune e zanzara tigre



Misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da zanzara comune e zanzara tigreÈ in vigore da oggi, martedì 23 maggio, l’Ordinanza n° 87 a firma del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, che stabilisce la “Adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori di Arbovirosi, in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune”.

Gli studi eseguiti dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Azienda USL, hanno dimostrato che il 70% dei focolai di zanzare si trovano in orti, giardini e aree private, per questo motivo l’ordinanza si rivolge a tutti i cittadini. Il Comune di Sassuolo sostiene i privati distribuendo gratuitamente alle famiglie residenti un flaconcino di prodotto larvicida, ritirabile presso i locali dell’URP nel Comparto Cavedoni in via Pretorio 18.

Gli interventi adulticidi sono sottoposti a specifiche restrizioni e possono essere svolti solo in via straordinaria ovvero solo in caso di accertata circolazione virale da parte della Regione Emilia-Romagna, di cui sarà data notizia anche sul sito internet del Comune.

Per proteggersi dalle malattie trasmesse dalle zanzare il modo più sicuro è consigliato indossare vestiti di coloro chiaro, evitando l’uso di profumi ed applicando prodotti repellenti sulle parti scoperte del corpo. Sempre per proteggersi dalle punture negli ambienti chiusi è raccomandato l’utilizzo di zanzariere, condizionatori o apparecchi elettroemanatori di insetticidi.

La prossima saranno avviati anche gli interventi larvicidi nelle caditoie stradali a cura della ditta specializzata incaricata dal Comune.

Nel periodo compreso tra il 23 maggio ed il 31 ottobre 2023, a tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto presenti sul territorio comunale ove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1.         evitare l’abbandono, definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

2.         procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;

3.         trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4.         tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5.         svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

6.         evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

7.         assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

8.         all’interno dei cimiteri i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

9.         i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.