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Via libera dall’Aula del Senato al provvedimento sul biotestamento

Il biotestamento (il testo sulle Disposizioni anticipate di trattamento e in materia di consenso informato),è stato approvato in via definitiva con 180 favorevoli, 71 contrari e sei astensioni.

Nel dettaglio vediamo cosa prevede 

CONSENSO INFORMATO  

Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene «promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato» e «nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari».

I MINORI  

Per quanto riguarda i minori «il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore».

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Ogni «persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso «Disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e «in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale». Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».

PIANIFICAZIONE DELLE CURE  

Nella relazione tra medico e paziente «rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità».

 

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